Domanda di adesione alla nuova “Rottamazione quater”

È disponibile da venerdì scorso la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023.

Rientrano nella domanda Carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative (esempio Rottamazioni).

È richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Sono “stralciate” le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Rientrano anche le multe stradali ma le sanzioni restano dovute.

Sono “stralciate” le somme dovute a titolo di interessi nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Sono esclusi dalla definizione agevolata recuperi degli aiuti di Stato, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per i carichi delle Casse previdenziali private possono rientrare nella Rottamazione-quater solo dopo apposita delibera degli stessi enti creditori pubblicata entro il 31.01.2023.

La domanda può essere presentata soltanto telematicamente:

  • direttamente nell’area pubblica del sito internet agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail.
  • dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una

“Comunicazione”

  • di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati,
  • oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

A seguito della presentazione della domanda di adesione:

  • non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • sarà ammesso il rilascio del Durc;
  • sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023).

 È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di «Rottamazione-ter indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Da ciò sembra potersi dedurre che i debitori possano, sin da ora, interrompere i pagamenti delle rate derivanti da precedenti rottamazioni e per il c.d. saldo e stralcio onde presentare la domanda entro il 30 aprile 2023 e ottenere la liquidazione delle somme e le nuove rate da pagare. Ovviamente saranno detratti gli importi già pagati.

La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023.

Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si pagano le somme da rottamazione la dilazione concessa sarà revocata di diritto.

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