Polizze Catastrofali: obbligo entro il 31 Marzo

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Entro la data del 31 marzo 2025, la maggior parte delle imprese italiane è tenuta a stipulare polizze assicurative contro i danni causati da eventi naturali catastrofici.

Questo adempimento, salvo alcune eccezioni, riguarda le aziende che hanno registrato nel proprio bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Questa nuova disposizione nasce con l’obiettivo di proteggere il tessuto imprenditoriale italiano dalle sempre più frequenti e intense calamità naturali.

Per le nuove polizze, l’adeguamento alle nuove normative doveva avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, avvenuta il 27 febbraio 2025. Per le polizze già esistenti, l’aggiornamento alle nuove disposizioni scatterà in occasione del primo rinnovo utile. Unica eccezione, le imprese della pesca e dell’acquacoltura hanno ottenuto una proroga: per loro, l’obbligo di stipula è stato posticipato al 31 dicembre.

Sono tenute a sottostare a questo obbligo assicurativo tutte le imprese che possiedono a bilancio le immobilizzazioni materiali indicate nell’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, a prescindere dal titolo con cui questi beni sono utilizzati per l’attività aziendale.

Cosa Coprono Queste Polizze?

Il decreto attuativo disciplina le modalità per identificare gli eventi calamitosi e catastrofali previsti dalla legge. Rientrano in questa categoria:

  • Alluvione, inondazione ed esondazione: la fuoriuscita di acqua dai corsi naturali o artificiali, laghi, bacini e reti di drenaggio, causata da eventi atmosferici naturali. Eventi continuativi entro 72 ore sono considerati un singolo evento.
  • Sisma: un movimento brusco della crosta terrestre di origine interna, a condizione che i beni assicurati si trovino in un’area colpita dal sisma secondo i provvedimenti delle autorità competenti e localizzata dalla rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Le scosse entro 72 ore dal primo evento sono considerate parte dello stesso sinistro.
  • Frana: lo smottamento o distacco rapido di materiale roccioso, detriti o terra lungo un pendio, anche non causato da infiltrazioni d’acqua. Anche in questo caso, fenomeni continuativi entro 72 ore sono considerati un unico evento.

È importante sottolineare che le polizze non coprono danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio, contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche, né danni a immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie.

Come Funzionano l’Indennizzo e lo “Scoperto”?

Per le somme assicurate fino a trenta milioni di euro, le polizze possono prevedere uno “scoperto”, ovvero una parte del danno che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile, qualora ciò sia concordato tra le parti. Per le grandi imprese, con somme assicurate superiori a trenta milioni di euro, la percentuale di danno a carico dell’assicurato è invece oggetto di libera negoziazione.

Anche per quanto riguarda i limiti di indennizzo, si applicano delle regole specifiche:

  • Per somme assicurate fino a un milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata.
  • Per somme assicurate da un milione a trenta milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.
  • Per le grandi imprese (oltre i trenta milioni di euro), la definizione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione.

È prevista anche la possibilità di stipulare contratti di assicurazione collettivi, anche tramite convenzioni, che individuano classi di rischio a cui applicare massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.

Il Ruolo di SACE

Per rafforzare la capacità di ripresa delle imprese colpite da eventi naturali, SACE spa rilascerà garanzie a favore delle compagnie di assicurazione, con una copertura fino al 50% degli indennizzi assicurativi (e fino a un limite di spesa di 5 miliardi di euro per il 2025) che queste ultime dovranno pagare alle imprese danneggiate.

Chi è Escluso da Questo Obbligo?

Sono escluse dall’obbligo di stipula:

  • le imprese agricole (come definite dall’art. 2135 c.c.), per le quali è attivo il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole;
  • le imprese i cui beni immobili presentano abusi edilizi o sono stati costruiti senza le necessarie autorizzazioni, oppure se l’abuso è sorto successivamente alla costruzione.

Come Viene Calcolato il Costo dell’Assicurazione?

Il premio assicurativo sarà calcolato in proporzione al rischio, tenendo conto di diversi fattori:

  • la localizzazione e la vulnerabilità dei beni assicurati;
  • i dati storici e i modelli predittivi che valutano la probabilità degli eventi e la vulnerabilità del territorio;
  • le misure preventive adottate dall’impresa.

Gli importi dei premi saranno aggiornati periodicamente per riflettere l’evoluzione dei rischi e delle condizioni economiche.

Le imprese che non si adegueranno a questo obbligo potrebbero vedersi preclusa la possibilità di accedere a incentivi, contributi e garanzie pubbliche, inclusa la garanzia del fondo di garanzia per le PMI, uno strumento cruciale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.

Adeguarsi tempestivamente significa non solo rispettare una disposizione di legge, ma anche tutelare concretamente il futuro della propria attività.

Se vuoi maggiori informazioni, compila il form qui sotto.

    Foto di Baset Alhasan: https://www.pexels.com/it-it/foto/bianco-e-nero-citta-rovine-urbano-15808827/