Sostegni bis: le novità in sintesi

sostegni bis

Il Consiglio dei Ministri il  20 maggio, ha  approvato il c.d. “Decreto Sostegni bis”.

Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:

  • viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni;
  • viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  • viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;

Se volete approfondire leggete il  nostro precedente articolo

  • per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021;
  • viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
  • viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale
  • è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.
  • il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno;

In particolare su questo ultimo punto, richiamando quanto specificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione:

– sino al 30 giugno 2021 non è sospesa la sola notifica delle cartelle di pagamento, ma anche l’adozione di misure cautelari (fermi delle auto, ipoteche esattoriali) nonché esecutive (pignoramenti);

– sebbene, dal punto di vista normativo, il pagamento debba avvenire “in unica soluzione” entro il 31 luglio 2021, è possibile domandare la dilazione dei ruoli;

– sono sospese, sino al 30 giugno 2021, le procedure di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

– comunque, gli Agenti della riscossione esaminano, anche nel periodo di sospensione, eventuali domande di dilazione;

  • se fosse già stato disposto il fermo dell’auto, rimarrebbe possibile pagare la prima rata del piano di dilazione per “sbloccarlo”.

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