L’emergenza determinata dall’epidemia da Coronavirus ha forti impatti anche sui rapporti di lavoro.
Lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione: in questi giorni di emergenza determinata dall’epidemia da Coronavirus, si possono presentare svariate casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro.
Il lavoratore in quarantena va retribuito? Ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio? Cosa fare se vengono vietati gli spostamenti? Vediamo insieme come ci si deve regolare.
L’impatto nell’ambito lavorativo
Tale situazione ha un impatto rilevante nei rapporti di lavoro. Ricordiamo a questo proposito che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di tutelare l’integrità fisica del lavoratore oltre alle responsabilità previste dal D.Lgs. n. 81/2008, a partire dalla prevenzione dalla esposizione a rischi dei lavoratori.
Ecco perché alla luce dell’emergenza Covid-19, ogni datore di lavoro che impieghi almeno 1 dipendente, dovrà valutare, in collaborazione con il “Medico Competente” e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’esistenza del rischio biologico specifico, legato al Coronavirus.
Occorre considerare le valutazioni contenute nel documento DVR che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
Deve essere attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose come, appunto, l’attuale. Andrà valutato se aggiornare il proprio DVR, anche alla luce della possibilità, che vedremo più sotto, di attivare il Lavoro Agile d’emergenza.
Diritto di Informazione
I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dai datori di lavoro in ordine alle disposizioni adottate dalle Autorità e/o dal datore di lavoro stesso per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e per gestire eventuali casi di sospetto contagio.
In caso di accessibilità da parte di pubblico/utenza, le medesime informazioni – o, meglio, quelle, specifiche relative alle regole da seguire durante la permanenza nei locali aziendali – devono essere fornite anche a tali ultimi soggetti in maniera chiara e visibile (p. es. mediante affissione delle informative predisposte dalle Autorità Sanitarie in bacheca, sia essa “fisica ex Statuto dei Lavoratori, sia virtuale ad es. intranet aziendale).
Differimento di meeting o riunioni che comportino assembramenti
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e di quello successivo firmato la sera del 7 marzo -almeno- fino al 3 aprile 2020, deve essere differita ogni attività convegnistica e congressuale eventualmente programmata. Tale misura si aggiunge alla sospensione di qualsiasi forma di riunione in cui sia coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici.
Limitazione degli accessi alle sedi aziendali
Le aziende – fatti salvi i livelli essenziali di servizio per le amministrazioni ed i servizi pubblici – devono limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, ecc.) e comunicare espressamente (mediante affissioni agli ingressi e specifiche comunicazioni ufficiali ai fornitori, consulenti e/o collaboratori) la necessità di: a) limitare, per frequenza delle visite e quantità di soggetti, gli accessi alle sedi a quelli strettamente indispensabili; b) quanto ai fornitori e collaboratori, comunicare tempestivamente l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente, indipendentemente dall’effettivo accesso dello stesso alla sede, per poter porre in essere eventuali misure di profilassi ovvero interessare le Autorità sanitaria.
Il tutto, nei limiti e nel rispetto del GDPR, come chiarito dal comunicato stampa del Garante della privacy del 2 marzo 2020.
Annullamento delle trasferte lavorative
A meno di assoluta indispensabilità e fermi restando i limiti all’accesso ed all’uscita dalle zone rosse, ora estese a tutto il territorio Nazionale, devono essere annullate tutte le trasferte lavorative, privilegiando soluzioni telematiche di riunione. Al riguardo si consideri, ad esempio, che l’Organismo rappresentativo dell’avvocatura italiana ha deliberato che gli avvocati si asterranno dalla partecipazione alle udienze nel periodo tra il 6 ed il 20 marzo 2020.
Cinque le ipotesi di assenza da gestire con cinque soluzioni diverse.
- La prima riguarda l’ipotesi di un lavoratore al quale sia impedito, per provvedimenti delle autorità pubbliche, di uscire da casa. In tal caso, l’assenza del lavoratore, evidentemente non determinata da colpa del lavoratore, può essere gestita ricorrendo allo smart working. Ove questo non sia possibile la situazione si complica. Infatti, ad esempio il CCNL Terziario prevede che:
Capo X
SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 202
(Sospensione)
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 208, per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Altri Contratti non hanno previsioni così specifiche. Il problema è serio e la soluzione non potrà essere che trovata dalla politica, nel frattempo il lavoratore non può essere lasciato senza retribuzione, potranno essere considerate soluzioni come la concessione di permessi retribuiti per la durata del periodo di impedimento, oppure l’azienda o lo Studio professionale può decidere per una chiusura per ferie collettive.
A seguito dell’intervento dell’ultimo Dpcm del’8 marzo u.s., ai sensi del contenuto della lettera s), primo comma dell’art. 2, il lavoratore non potrà opporsi. Ovviamente le ferie verranno scalate dal monte giorni/ore a disposizione del lavoratore;
se questi avrà un arretrato sufficiente non vi saranno problemi, viceversa se non avrà maturato ed accantonato un numero sufficiente, il datore di lavoro avrà solo due soluzioni, la prima è di lasciare che il “contatore ferie/permessi vada in negativo, tale situazione nel tempo potrà normalizzarsi con la maturazione nei mesi successivi dei nuovi ratei come previsto dal CCNL applicato, se successivamente il lavoratore necessiterà di assentarsi pur in assenza di sufficienti accantonamenti, il datore di lavoro potrà sempre concedere permessi retribuiti, per il lavoratore la retribuzione in tal modo è garantita, per il datore di lavoro non viene limitato l’esborso finanziario, se vi sarà l’utilizzo dei ratei non goduti negli anni precedenti questa soluzione “alleggerirà” il conto economico (tanto più se vi sono debiti per maturazioni oltre i 18 mesi precedenti per i quali si sia già pagato l’onere contributivo – Inps, messaggio n. 18850/2006; Ministero del lavoro, interpello n. 5221/2006 e n. 19/2011 -), mentre se non ve ne sono il costo del lavoro non subirà sostanziali variazioni;
la seconda opzione, più onerosa, è quella di non “toccare il monte ore/giorni maturato e non goduto e concedere ulteriori permessi retribuiti per la durata della chiusura aziendale, tale soluzione non è assolutamente obbligata anche se in genere i “ratei” non goduti vengono percepiti dai lavoratori come una sorta di tesoretto da tenere da conto che non si sa mai, tale interpretazione non ha però riscontro alcuno nelle normative vigenti, infatti il mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie, o di quello più ampio previsto dai contratti collettivi, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi articolo 18-bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003.
Ultima chance è di utilizzare, in caso di elevata numerosità delle assenze la Cassa Integrazione, di cui però al momento mancano le istruzioni operative dell’estensione della cassa integrazione in deroga (Cigd) e per l’utilizzo del Fondo di integrazione salariale (Fis) per tutta la nuova zona arancione.
- La seconda ipotesi riguarda la sospensione dell’attività a causa dei provvedimenti dell’autorità pubblica. In questo caso ci troviamo di fronte all’impossibilità per il lavoratore di rendere la prestazione lavorativa per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ma anche senza responsabilità del datore di lavoro. In tale ipotesi si verifica il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione. Valgono le stesse considerazioni del caso precedente con la speranza che vi sia la pubblicazione del riconoscimento dell’accesso a trattamenti di CIG, come preannunciato dal Ministro del Lavoro entro i prossimi giorni.
- Terza ipotesi: la quarantena obbligatoria per contrazione del virus c.d. asintomatico, oppure per aver contratto il virus, questa comporta l’assenza “forzata” del lavoratore interessato che è assimilabile ai casi di ricovero per patologie o interventi. Dunque, tale assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
- Quarta ipotesi: caso di assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio che tuttavia sono conseguenti a misure stabilite dalle pubbliche autorità per contenere la diffusione del virus, questo tipo di comportamenti deve essere considerato di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, conseguentemente disciplinato come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo e può essere gestita ricorrendo, ove possibile, allo smart working.
E si ritorna al primo caso: utilizzo di ferie e permessi o attivazione degli ammortizzatori sociali.
- Infine, come quinta ipotesi si cita l’assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione, l’ipotesi (che ormai vale solo per le zone non arancioni) va considerata un’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, con conseguente potenziale esposizione del lavoratore a provvedimenti disciplinari.
L’uso degli ammortizzatori sociali
Attenzione che l’attivazione del FIS o della Cigd può avvenire solo in assenza di un rilevante cumulo di ferie e/o permessi no goduti. In tal caso, pur comprendendo il sacrificio finanziario, gli ammortizzatori sociali con le regole attuali non saranno riconosciuti. Vedremo se nei prossimi giorni questa posizione sarà confermata o meno.
Casse previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti
Le Casse previdenziali private si sono attivate per adottare misure di sostegno nei confronti dei professionisti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.
Il Decreto del Governo è infatti intervenuto garantendo un’indennità mensile di 500 euro per un massimo di 3 mesi (in relazione alla sospensione dell’attività effettiva), soltanto a favore dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS che svolgono la propria attività nelle zone diventate arancioni.
Conseguentemente le Casse private stanno tentando di intervenire nonostante la scarsità di risorse a disposizione.
I provvedimenti adottati riguardano principalmente:
- la sospensione dei versamenti dei contributi fino al 30 aprile per i soggetti che svolgono la propria attività nelle zone rosse. Si tratta di una misura annunciata dalla Cassa dei Commercialisti e da quella degli Avvocati, alla quale ha aderito anche quella dei Ragionieri.
- il sostegno, su richiesta dei professionisti in difficoltà, mediante sussidi previsti nei regolamenti sul welfare delle Casse in caso di eventi straordinari
- la sospensione delle attività formative e la riduzione del numero di crediti obbligatorio da maturare da parte degli Ordini
La Cassa ragionieri si è già mossa in tal senso accogliendo la proposta di sospendere i pagamenti contributivi per gli iscritti residenti o che hanno lo studio nei Comuni interessati dall’epidemia, inoltre, prevederà, nel proprio regolamento sul welfare, interventi per fronteggiare eventi straordinari che abbiano avuto rilevante incidenza sul bilancio familiare o sullo svolgimento dell’attività professionale.
Lo stesso per quanto riguarda la Cassa dei dottori commercialisti che ha sospeso fino al 30 aprile i contributi per quanti risiedono o hanno lo studio nelle zone più colpite dal virus. La misura interessa chi, in sede di dichiarazione dei redditi 2019 ha scelto di rateizzare le eccedenze ed entro il 31 marzo avrebbe dovuto versare la seconda rata. Si ricorda infine che il regolamento della Cassa prevede già un sussidio per aiutare chi si trova a fronteggiare eventi straordinari.
Lo Smart Working
Coronavirus: due comunicazioni per attivare lo smart working, ecco come fare fino a tutto il 31 luglio 2020 in tutta Italia.
Modulistica da utilizzare
Occorrono:
- una autodichiarazione di avviso di attivazione dello smart-working per motivi emergenziali da allegare alla comunicazione telematica al Ministero
- una comunicazione unilaterale, ossia da parte del datore di lavoro, di avvio dello smart-working, da inviare al lavoratore con data di inizio e data di fine e regole di “ingaggio”;
L’autodichiarazione va allegata alla comunicazione telematica obbligatoria, da effettuarsi almeno il giorno prima dell’inizio dell’attività in modalità agile sul sito del Ministero del Lavoro al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking.
AUTODICHIARAZIONE da allegare alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito cliclavoro.gov.it
Oggetto: autodichiarazione avvio smart-working ai sensi del DPCM 4° marzo 2020
Si dichiara che l’avvio unilaterale della modalità “agile”, ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81 del 22 maggio 2017, al rapporto di lavoro con il sig. ________________ , dipendente di questa azienda, è avvenuto in applicazione di quanto disposto, in ultimo, dal comma 1, lettera n), articolo 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020, attuativo del Decreto Legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Cordiali saluti.
Luogo e data
FIRMA
La comunicazione va eseguita per ogni lavoratore interessato, però se i lavoratori sono più di uno si può utilizzare un elenco in Excel così composto:
| Lavoratore | Rapporto di Lavoro | Periodo lavoro agile | ||||||
| Codice Fiscale | Cognome | Nome | Data nascita (formato GG/MM/AAAA) |
Comune o stato straniero di nascita (Codice Catastale, es. Roma: H501) |
PAT | Voce di tariffa INAIL | Data inizio (formato GG/MM/AAAA) |
Data fine (formato GG/MM/AAAA) |
La mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.
Una volta avviato lo smart-working, l’azienda potrà registrare, nel Libro Unico del Lavoro (LUL), le giornate smart (effettuate fuori dai locali aziendali), indentificandole con un codice diverso (ad es. il codice SW che indentifica la prestazione agile).
Vediamo ora la comunicazione da inviare al lavoratore.
Per gestire correttamente il rapporto con il dipendente è indispensabile spiegare in dettaglio come l’attività si dovrà svolgere. Questo perché ad es. per esigenze organizzative l’azienda può aver bisogno di una presenza fisica costante, così (solo per fare un esempio) un team di quattro persone potrebbe essere diviso in due gruppi da due che si alternano una settimana per ciascuno in azienda. Questi dettagli dovranno fare parte della lettera di ingaggio nella quale dovranno essere spiegate tutte le regole aziendali, come ad es. se i lavoratori possano rimanere fino al 31 luglio in smart working senza bisogno di rientrare in azienda, oppure se il periodo “agile” sarà più breve, le regole per la sicurezza informatica, se le persone potranno usare strumenti informatici propri o verranno forniti dall’azienda, etc.. Ogni caso va calibrato in ragione delle reali esigenze. Se i lavoratori fossero trattati tutti allo stesso modo potrebbe essere pubblicato un regolamento aziendale a valere per tutti, viceversa dovranno essere date ad ognuno le istruzioni che gli competono sulla base del seguente modello:
MODELLO DA FIRMARE E INVIARE AL LAVORATORE
| COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DI AVVIO DI SMART WORKING
ai sensi del DPCM 4 marzo 2020 e segg. REGOLAMENTO AZIENDALE Oggetto: attivazione smart-working In considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e del conseguente Decreti attuativo (D.P.C.M. 4 marzo 2020) e al fine di contenere il più possibile il contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus), siamo a comunicare che sino al “31.07.2020” i lavoratori saranno chiamati a prestare la propria attività in modalità agile. Di volta in volta comunicheremo direttamente alle persone interessate, l’attivazione della propria attività in modalità agile, che per tutti sarà regolata dal presente regolamento aziendale. Nulla cambia per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro. A mero titolo esemplificativo, non cambiano le mansioni, l’orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo. In particolare, per quanto riguarda l’orario di lavoro, questi dovrà essere svolto in un arco temporale compreso tra le ore “08.00 e le ore 18.00”, con eventuali momenti di interazione con la struttura aziendale. Al di fuori di tale orario, Lei dovrà disconnettersi dagli strumenti informatici in suo possesso. Variazioni di orario non daranno origine ad alcun trattamento retributivo o normativo aggiuntivo rispetto all’ordinario, è vietata qualsiasi prestazione in orario straordinario. Inoltre, la prestazione agile non darà diritto ad alcuna indennità (a titolo meramente esemplificativo: indennità di trasferta, reperibilità, voucher pranzo, ecc.). Le facciamo presente che la prestazione lavorativa potrà essere da Lei resa in un qualsiasi luogo scelto liberamente, con esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le attività da svolgere verranno condivise con il proprio responsabile, al quale dovrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito. Durante l’espletamento dell’attività lavorativa, in modalità “Agile”, è confermato il potere direttivo del datore di lavoro e il vincolo dei doveri propri del Lavoratore di cui all’art. 2014 e ss del Codice Civile (Diligenza, Obbedienza, Fedeltà e Riservatezza). Viene altresì confermato il potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all’esterno dei locali Aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dalla disciplina in materia di Privacy. Al fine di rendere la prestazione lavorativa, Le viene fornita la seguente strumentazione tecnologica che le permetterà di continuare l’attività lavorativa in remoto: – computer ……. – smartphone …… – sim dati …… – ecc. ….. [OPPURE: Lei viene autorizzato all’uso di strumenti personali previo accordo con il responsabile IT aziendale che Le fornirà ogni istruzione per garantire la sicurezza informatica dei dati”] Tutta la sopracitata dotazione, nonché altra eventuale strumentazione tecnica che si rendesse necessaria allo svolgimento dell’attività “Agile”, è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008. L’Azienda si impegna a fornire al Lavoratore adeguata informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona. In particolare, l’azienda, allega, alla presente comunicazione, l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, prevista dall’art. 22, comma 1, L. n. 81/2017. Lei si dovrà impegnare a rispettare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa in Lavoro Agile, sotto i seguenti aspetti: a. abitabilità dei locali: · divieto d’uso di locali interrati; · divieto d’uso di sottotetti/ammezzati che non hanno i requisiti di abitabilità. b. conformità dell’impianto elettrico; c. conformità dell’impianto termico; d. disponibilità di un locale che abbia uno spazio di circa 10 mq, che sia mantenuto in condizioni di igiene adeguata e che abbia un idoneo ricambio d’aria (finestre apribili, ventilazione forzata, ecc.); e. temperatura dei locali adeguata alle esigenze dell’organismo umano; f. luminosità naturale e/o artificiale adeguata, evitando riflessi sullo schermo; g. disponibilità di un piano di lavoro con dimensioni sufficienti ad accogliere un laptop e l’eventuale documentazione cartacea e di una seduta che consenta di ottenere una postura corretta. In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “Agile”, il Lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio Amministrazione del Personale (comunicando il numero di protocollo del certificato medico digitale) ed al Responsabile di reparto sulla base delle consuete modalità in uso in Azienda. In tal modo, l’azienda bloccherà qualsiasi forma di interazione lavorativa. Il Lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni Aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo Aziendale e che conseguentemente dovrà adottare, in relazione alla particolare modalità della prestazione “Agile”, ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza. La modalità di prestazione “Agile” d’emergenza cesserà in data “31.07.2020”, ovvero in data antecedente con semplice comunicazione via e-mail, con un preavviso di almeno 24 ore, nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse rientrare, qualora le condizioni generali lo consentano o qualora sia tassativamente necessario per ragioni produttive/organizzative. Qualora invece lo stato di emergenza dovesse essere prolungato oltre tale termine, l’azienda Le comunicherà la proroga, con l’indicazione di una nuova data di scadenza. Allegata alla presente comunicazione, l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017. Auguriamo buon lavoro Luogo e data ____________________ FIRMA Per ricevuta ed accettazione _____________________________ |
Infortuni sul lavoro
Il lavoratore in smart-working è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) possono essere, in via del tutto eccezionale, assolti telematicamente ricorrendo alla comunicazione pubblicata dall’INAIL che trovate al seguente indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
Resta, quindi, l’obbligo della consegna dell’informativa scritta sui rischi (generali e specifici) “connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro” di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 81/2017, che il lavoratore agile, per così dire, forzato, dovrà necessariamente ricevere dal datore di lavoro seppure in via telematica con lo schema standardizzato di cui sopra.
Si tiene a sottolineare che non vengono meno gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro!
Come finanziare un piano di smart working
Vi rendiamo noto che è stato appena pubblicato dalla Regione Lombardia, un Avviso pubblico per l’adozione di piani aziendali di Smart Working.
Ecco il link
L’Avviso è finalizzato a promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di piani aziendali di smart working, ed è rivolto ai datori di lavoro (iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di partita IVA) con almeno 3 dipendenti, per:
- Azione A) servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale;
- Azione B) acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di smart working
L’agevolazione è concessa a fondo perduto sotto forma di voucher aziendale destinato ai soggetti in possesso dei requisiti elencati al paragrafo A.3. Il valore del voucher varia in relazione al numero di dipendenti delle sedi operative/unità produttive attive e localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla data di accettazione del finanziamento ed è fruibile all’interno dei seguenti massimali:
La tipologia di procedura utilizzata è a sportello, previa istruttoria sulla verifica dei requisiti di ammissibilità del bando. Le domande saranno istruite in ordine di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online.
L’assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta
La data di apertura del bando è
il 2 Aprile 2020 alle ore 12:00, la chiusura il 15 Dicembre 2021 alle ore 17:00.
Nel link della regione indicato sopra troverete tutti i dettagli per i requisiti di ammissione e la formulazione della domanda.
ATTENZIONE: il bando prevede che l’azienda partecipante NON ABBIA MAI AVUTO UN PIANO DI SMART WORKING PRIMA DELL’INVIO DELLA DOMANDA.
Al momento non vi sono indicazione per capire se viene considerata anche l’attivazione di un piano “emergenziale” in applicazione del Decreto del 2 marzo, oppure se tale attivazione non viene calcolata in quanto, appunto, evento eccezionale.
Lavorare in Azienda o in Studio
In azienda si può lavorare normalmente rispettando le regole igienico-sanitarie pubblicate dal Ministero.
Collaborazione con le Autorità Sanitarie
Tutti i datori di lavoro devono prestare la massima collaborazione con le Autorità preposte. I datori di lavoro dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione di cui siano a conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio, al fine di verificarne la diffusione e consentire, al contempo, adeguate misure di profilassi. Al riguardo, tuttavia, è fatto assoluto divieto, ai datori di lavoro, di operare raccolte di dati sanitari, sia dei dipendenti che con riferimento a pubblico/utenza, posto l’assoluto divieto previsto, in tal senso dalla normativa di tutela dei dati personali (GDPR). Solo le Autorità pubbliche preposte sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili senza il consenso dell’interessato.
Misure di disinfezione
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani.
Spostarsi in Zona Arancione da stamane estesa a tutto il territorio Nazionale
“La direttiva del Ministero prevede:
1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:
- a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
- b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
Così per QUALUNQUE SPOSTAMENTO per recarsi al lavoro occorre avere con sé la seguente autodichiarazione (sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci). Se si sarà fermati da una qualsiasi pattuglia di controllo basterà esibire l’autocertificazione e farsela firmare dall’Agente verificatore.
_______________
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto ___________, nato il _________ a ____________, residente in _____, via________, identificato a mezzo ________ nr. ______________ utenza telefonica _________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- Di essere in transito da ______ proveniente da________ e diretto a______ ;
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che il viaggio è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A questo riguardo, dichiaro che _____________ (LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia
_______________
Per maggiori informazioni:
Per le aziende può essere il caso degli operai che devono per forza gestire i macchinari industriali per le lavorazioni in modo da non fermare la produzione, per gli Studi professionali può trattarsi del consentire gli adempimenti fiscali o del lavoro, etc.
Vi terremo aggiornati sui nuovi sviluppi.
