Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti e Contributo a fondo perduto

decreto

Il “Decreto Rilancio” ha riconosciuto specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lavoratori autonomi e co.co.co

Per il mese di aprile 2020 viene riconosciuta l’indennità di euro 600 ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall’articolo 27 D.L. 18/2020 ovvero:

  • ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

Tali soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata Inps, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità dovrebbe essere erogata in via automatica, senza necessità di inviare ulteriori istanze all’Inps.

Per il mese di maggio 2020 invece è previsto il riconoscimento di un’indennità pari ad euro 1.000 ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020), iscritti alla Gestione separata Inps che:

  • non siano titolari di pensione;
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo

bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Il reddito va individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all’Inps la domanda nella quale venga autocertificato il possesso dei requisiti previsti.

Per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla

Gestione Inps viene invece prevista un’indennità per il mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000 solo nel caso in cui il soggetto:

  • non sia titolari di pensione;
  • non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • abbia cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 2020.

Gestione AGO – artigiani e commercianti

E’ prevista l’erogazione di un’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps.

L’indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.

Il “Decreto Rilancio” prevede anche per tali categorie di soggetti il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600, mentre per il mese di maggio non è prevista l’erogazione di alcuna indennità.

Contributo a fondo perduto sul 20% del fatturato perso ad aprile

I soggetti aventi diritto alla richiesta del contributo a fondo perduto sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (nonché coloro che producono reddito agrario) titolari di partita Iva.

Non assume quindi rilievo la forma giuridica (imprese individuali, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo) né il regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata). Rientrano pertanto anche i contribuenti in regime forfettario e coloro che adottano il regime dei minimi.

Sono tuttavia esclusi coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza nonché i lavoratori autonomi e quelli dello spettacolo che hanno diritto alle indennità previste dal Decreto Cura.

La versione definitiva del Decreto ha aggiunto alla lista degli esclusi i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza a prescindere dal mancato superamento di un parametro reddituale.

Ne consegue che la maggior parte dei professionisti ordinistici rimarranno a bocca asciutta nonostante il calo del fatturato sofferto in questo periodo.

Una volta verificato il requisito soggettivo, è previsto che

  • il contributo a fondo perduto sia accessibile in presenza di un volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Un ulteriore condizione “quantitativa” che l’ammontare del

  • fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi dello stesso mese del 2019

(il decremento del fatturato non è richiesto per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno la sede legale in una delle cd. zone rosse).

Se per esempio ad aprile 2019 ho fatturato 24.000 euro il mio fatturato ad aprile 2020 dovrà essere minore di 16.000 (i 2/3 di 24.000)

L’ammontare del contributo è variabile da applicarsi al decremento del fatturato

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.

Fermo restando il riconosciuto di un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) nonché del valore della produzione Irap.

Infine, come già anticipato, per potersi vedere riconosciuto il contributo a fondo perduto è

necessario presentare un’istanza in via telematica all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che dovrà essere definita da un apposito provvedimento direttoriale.

Lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati

Il Decreto Cura Italia al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, entro uno specifico limite di spesa per l’anno 2020.

Il D.M. 28.03.2020 ha definito i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, stabilita per il mese di marzo pari ad euro 600, esclusivamente per i lavoratori autonomi iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo:

  • non superiore ad euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000 ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per cessata attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Nell’articolo 78 del Decreto Rilancio l’indennità per il sostegno al reddito dei professionisti

iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:

  1. titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. titolari di pensione.

Viene abrogato poi l’articolo 34 D.L. 23/2020 che subordinava il beneficio del bonus alla condizione di essere iscritto alla cassa in via esclusiva.

Si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all’indennità ma se ne frattempo desideri una qualsiasi informazione a riguardo compila il form qui sotto

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