L’Assegno unico e universale

 

Assegno unico e universaleL’Assegno unico e universale, nuova prestazione sociale di aiuto alle famiglie con figli a carico, dal 01 gennaio 2022 andrà a sostituire e potenziare, anche progressivamente, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso la presentazione di un’unica prestazione, subordinata alla predisposizione della Dichiarazione ISEE.

L’avvio dell’Assegno Unico 2022 porterà all’abolizione dei bonus ad oggi previsti per le famiglie:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 Legge n. 448/1998);
  • assegno di natalità – c.d. Bonus Bebè – (da ultimo previsto dall’art. 1, comma 340 Legge n. 160/2019); premio alla nascita (art. 1, comma 353 Legge n. 232/2016);
  • fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349 Legge n. 232/2016);
  • detrazioni fiscali (art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, DPR n. 917/1986);
  • assegno per il nucleo familiare (art. 2 D.L. n. 69/1988);
  • assegni familiari (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, DPR n. 797/1955).

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L’assegno unico per i figli è una misura di importo progressivo, calcolato sulla base dell’ISEE.

Destinatari:

L’assegno verrà riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, dal 7° mese di gravidanza e fino all’età di 21 anni del figlio.

L’importo sarà maggiorato per ogni figlio successivo al secondo.

Rispetto all’importo ordinario la maggiorazione oscillerà tra il 30 e il 50% in caso di figli con disabilità sulla base della gravità di quest’ultima. In tal caso, l’assegno verrebbe riconosciuto anche dopo i 21 anni, se il figlio disabile permane nel nucleo familiare.

Requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per tutta la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.​

Per la richiesta dell’Assegno sarà necessario presentare la Dichiarazione ISEE.​

Specifiche:

La misura dell’Assegno prevede una quota fissa ed una variabile, modulata sulla condizione economica del nucleo familiare: un assegno universale di importo minimo, riconosciuto a tutte le famiglie con figli fino a 18 anni (elevabile fino a 21 anni); una maggiorazione variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).​

Per la definizione puntuale dei beneficiari, degli importi dell’assegno e degli scaglioni ISEE sono attesi appositi decreti attuativi.

Inoltre, mentre gli assegni al nucleo familiare sono destinati solo ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati, l’assegno unico ed universale, oltre che da questi, potrà essere richiesto anche da disoccupati, professionisti, autonomi ed incapienti.

Un assegno unico, abbiamo detto, ed universale:

unico perché resterà l’unica misura a sostegno della famiglia,

universale perché riguarderà tutte le famiglie con figli a carico e perché, in parte, sarà erogato anche a chi supererà la soglia ISEE prevista.

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