Anno bianco contributivo 2021

anno bianco

A fine luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il DM attuativo che fissa i criteri e le modalità di attribuzione per l’esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dei professionisti iscritti alle casse di previdenza.

Si tratta di un esonero parziale e si riferisce ai contributi che sono in versamento nell’anno 2021, ovvero:

per la gestione separata rate in versamento per chi ha iniziato a pagare a giugno o rate future per chi pagherà a partire da settembre, ma sempre entro l’anno 2021.

per artigiani e commercianti, rate in scadenza a maggio (prorogata ad agosto), agosto e novembre 2021. È esclusa dal computo la rata di febbraio 2022.

Un aspetto importante di questo contributo è che il suo percepimento per gli aventi diritto non avrà influenza sul computo delle prestazioni pensionistiche, ovvero l’ammontare del proprio versato non sarà decurtato del contributo, che è considerato come un sostegno e non come un versamento mancato.

Chi può presentare domanda

Hanno diritto a presentare domanda di esonero contributivo parziale le P.IVA di:

  • Artigiani e commercianti
  • Gestione separata
  • Professionisti iscritti a casse autonome

Per tutte e tre le categorie sono comprese le P.IVA aperte entro il 31/12/2020, mentre quelle aperte dopo l’1/1/2021 non hanno diritto a questo tipo di esonero.

Requisiti per poter presentare domanda

Per poter usufruire dell’esonero contributivo parziale è necessario rispettare tutti questi 5 requisiti:

– aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 superiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019

questo requisito non rileva per chi è stato iscritto alla gestione previdenziale (ha iniziato l’attività) nel corso del 2020 (se hai aperto la p.iva nel 2020, quindi, non è necessario il calo di fatturato per poter beneficiare dell’esonero parziale);

resta da chiarire come si devono comportare le P. IVA aperte a metà 2019, il cui fatturato presumibilmente potrebbe non essere sufficiente trattandosi di un periodo di soli 6 mesi, per fare il raffronto con quello dell’anno 2020;

– aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

– non essere titolari di contratto di lavoro subordinato

– non essere titolari di pensione

Oltre a questi requisiti, la fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva, ovvero è necessario presentare il DURC che attesta la regolarità dei versamenti previdenziali.

Contributo

Ogni contribuente avrà a disposizione un contributo il cui importo massimo può arrivare a 3000 euro, nel limite della copertura prevista.

Ogni contribuente potrà sapere quale importo gli verrà effettivamente riconosciuto solo dopo che il Ministero avrà ricevuto tutte le domande e avrà stabilito i criteri di assegnazione.

Per questo motivo parliamo di contributo parziale: il Ministero riconoscerà contributi che potrebbero non essere a copertura totale del dovuto per il 2021 di ogni contribuente.

Quindi, una volta avuta l’assegnazione dell’importo riconosciuto, il contribuente dovrà procedere a versare la differenza dovuta per il 2021.

Scadenza

Le domande per Artigiani e Commercianti e Gestione Separata, devono essere presentate entro il 30 settembre, mentre quelle per le casse delle professioni autonome il termine di presentazione è il 31 ottobre (controlla sul sito della tua cassa le istruzioni specifiche).

Solo dopo la presentazione di tutte le domande (non è chiaro se la data tenuta in considerazione sia quella di settembre o di ottobre) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali darà indicazione sugli importi riconosciuti e di conseguenza si procederà a calcolare la differenza da versare.

Se al momento del riconoscimento del contributo sono già state versate tutte le rate INPS del 2021, si può scegliere se:

  • chiedere un rimborso, pari al contributo assegnato
  • usufruire di una compensazione sugli importi futuri

Se invece si decide di sospendere il versamento delle rate in attesa dell’assegnazione del contributo, al momento del pagamento delle rate:

  • non saranno applicati interessi per versamento tardivo per gli importi a conguaglio (fra il dovuto e il riconosciuto)
  • saranno applicati interessi per versamento tardivo per le rate non ancora corrisposte ma dovute

Modalità di presentazione

Le domande possono essere presentate autonomamente o attraverso delega a un professionista, che opererà attraverso il cassetto fiscale del contribuente.

Se si presenta autonomamente è necessario essere in possesso dello SPID per accedere al portale dell’INPS .

Al momento le domande non sono ancora disponibili per il caricamento.

Se hai bisogno della nostra consulenza per dubbi o domande, contattaci qui, riceverai un consiglio gratuito e il preventivo specifico e utile per te.