
Il Dl “Sostegni-bis”, prevede all’art. 19 un temporaneo incremento della portata agevolativa della disciplina sull’ACE.
La Super ACE riguarda una tantum il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che per i soggetti con periodo d’imposta “solare” è quindi il 2021.
Per effetto della Super ACE le società di capitali potranno beneficiare di un risparmio di imposta pari al 15%:
– dell’utile 2020 destinato a riserva
– dei versamenti soci effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
– delle rinunce crediti da parte dei soci operate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
Per i soggetti Irpef il beneficio varia in base alle aliquote Irpef del beneficiario.
Indirettamente la Super ACE moltiplica le agevolazioni che hanno impattato sull’utile 2020, tra le quali la sospensione degli ammortamenti e il riconoscimento di contributi.
È inoltre possibile trasformare il beneficio in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile a terzi.
Per contro, è previsto un recupero parziale o totale della Super ACE 2021 nel caso in cui nei due anni successivi (2022 e 2023) il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.
La Super ACE va determinata moltiplicando la variazione in aumento del capitale proprio per l’aliquota pari al 15%
La variazione in aumento va individuata raffrontando il capitale proprio al 31.12.2021 con quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2020.
La variazione è quindi costituita dalla somma algebrica (con riferimento al 2021)
a) degli elementi positivi (accantonamenti utili, conferimenti in denaro, rinunce crediti)
b) e degli elementi negativi (distribuzione riserve ed altre attribuzioni ai soci)
Tutti gli incrementi rilevano a partire da inizio esercizio, senza pro-rata temporis.
Ciò costituisce un indubbio vantaggio soprattutto per i versamenti soci (cui sono assimilate le rinunce ai crediti), dato che vanno assunti per intero indipendentemente da quando effettuati, essendo sufficiente che siano effettuati entro il 31.12.2021.
Non sussiste il limite del patrimonio netto di bilancio (bilancio al 31.12.2021), rilevante invece per l’ACE ordinaria.
Per contro la variazione in aumento rileva fino al limite massimo di 5 milioni di euro.
La Super ACE non sostituisce l’ACE ordinaria e vi può quindi anche essere una combinazione tra le due, soprattutto laddove le variazioni in aumento sul 2020 siano inferiori a quelle sul 2010.
Le principali operazioni che possono comportare la variazione in aumento su cui applicare l’aliquota del 15% sono:
a) utile 2020 accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2020
b) versamenti soci effettuati nel 2021 o anche per effetto di rinunce a crediti operate entro il 31.12.2021
La Super ACE si ottiene nella sua interezza anche nel caso in cui il patrimonio netto contabile si venga a ridurre (o azzerare) per effetto delle perdite subite nel 2021; dato che per la Super ACE non opera il limite del patrimonio netto di fine esercizio.
RECUPERO DELLA SUPER ACE
La norma prevede un recupero parziale o totale della Super ACE 2021 nel caso in cui entro i due anni successivi (2022 e 2023) il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.
In buona sostanza si avrà quindi un recupero della Super ACE in ipotesi di distribuzioni ai soci effettuate entro il 31.12.2023.
In caso di deduzione dal reddito il beneficio fruito nel 2021 va recuperato:
– relativamente al 2022, in caso di riduzione del capitale proprio in detto anno, operando una variazione in aumento in dichiarazione pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2022
– relativamente al 2023, in caso di riduzione del capitale proprio in detto anno, operando una variazione in aumento in dichiarazione pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2023, al netto dell’eventuale variazione in aumento operata per il 2022
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