Cartelle rinviate a fine gennaio 2021

 

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Il DL 129/2020, contiene due importanti novità in tema di riscossione esattoriale, connesse al Covid:

– in primo luogo, vi è una norma favorevole agli agenti della riscossione  secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022;

– poi, c’è una norma favorevole ai contribuenti, che, in breve, fa slittare a fine gennaio 2021 i termini di pagamento delle cartelle esattoriali.

Si posticipa dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, che ha inizio dall’8 marzo 2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Non necessariamente, entro fine gennaio, occorre pagare tutto in quanto rimane ferma la possibilità di chiedere la dilazione in costanza dei requisiti di legge.

Sono anche sospese le rate da dilazioni dei ruoli che scadono dall’8  marzo 2020 al 31 dicembre 2020: come per le cartelle, il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o accolte se riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, decadono non per effetto del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

Uguale discorso vale per gli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni e dagli altri enti locali.

Sono sospesi sino a fine anno anche le attività cautelari come i fermi e le ipoteche, i quali, nonostante sia stato già notificato il preavviso, non verranno iscritti.

Del pari, sino a fine anno risultano sospesi i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Nessuna sospensione, di contro, opera per le rate da saldo e stralcio degli omessi versamenti e da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020, le quali continuano a dover avvenire, in unica soluzione e senza la tolleranza dei cinque giorni, entro il 10 dicembre 2020.

La sospensione di cui trattasi riguarda unicamente i versamenti, non il termine per il ricorso, che rimane di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

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