Corrispettivi telematici: addio allo scontrino fiscale

scontrini telematici

L’ introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi sta diventando ora obbligatoria per la quasi totalità dei contribuenti.

Il nuovo obbligo si applica dal 01.07.2019 per i commercianti al minuto  con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 01.01.2020 per la generalità dei commercianti al minuto.

L’introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali), e dall’Agenzia delle entrate che ha chiarito che il nuovo obbligo sostituisce, tra l’altro, le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso la ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con il venire meno dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (i.e. emissione scontrino fiscale), rimaneva il problema che un’operazione commerciale non deve essere tracciata solo per esigenze fiscali ma, nella maggior parte dei casi, anche da un punto di vista civilistico.

In tal caso è stata individuata la documentazione alternativa che deve  essere emessa a rappresentare idoneamente, anche ai fini commerciali (es. tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale, …), le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura. Infatti, esso consente di certificare gli acquisti e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia, eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Il documento commerciale è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel  tempo; previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Al fine di esplicare gli effetti fiscali, il documento commerciale deve contenere anche il codice  fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Il documento può essere emesso sia in formato cartaceo che elettronico.

Nel primo caso, è necessario che sia utilizzato “un idoneo supporto cartaceo, avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo”.

Nel secondo caso, invece, sulla falsariga di quanto disposto per l’emissione delle fatture elettroniche, sono richiesti, da un lato, il preventivo accordo con il destinatario  dall’altro, la garanzia dell’autenticità e dell’integrità del documento elettronico.

Su richiesta del cliente, il documento commerciale dovrà essere emesso con l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale di quest’ultimo. In tal caso, assumerà validità ai fini fiscali: per l’acquirente, ai fini della deduzione delle spese sostenute agli effetti delle imposte sui redditi, nonché per la deduzione e detrazione degli oneri ai fini IRPEF; per il fornitore, invece, sarà idoneo a sostituire il documento di trasporto ai fini della fatturazione differita.

Per quanto concerne le modalità di emissione del documento commerciale, è stabilito che esso sia rilasciato mediante gli strumenti tecnologici utilizzati per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi, vale a dire mediante i registratori telematici (o registratori di cassa “adattati”), ovvero mediante la procedura web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito. Non sembra possibile, perciò, che il documento venga emesso manualmente o ricorrendo a mezzi diversi da quelli ora richiamati.

Credito d’imposta per l’adattamento dei registratori di cassa

 Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

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