Crediti d’imposta energia: come chiedere i conteggi al venditore

contatore

Il decreto “anti rincari” (DL n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (DL n.50/2022) poi, hanno introdotto e potenziato i crediti d’imposta per calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina.

Per le imprese “non energivore” (dotate cioè di contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW ndr.) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022.

Allo stesso modo, per le imprese “non gasivore” è riconosciuto un credito d’imposta del 25% per l’acquisto di gas consumato nel II trimestre del 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

La condizionalità per richiedere i bonus

Per ciò che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non energivore”, il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Allo stesso modo, per quel che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non gasivore”, il bonus è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

Come calcolare l’incremento per richiedere il bonus

Vanno considerate tutte le voci indicate in bolletta riferibili alla «materia energia elettrica» e cioè la quota energia, il dispacciamento, le perdite di rete, la commercializzazione, nonché

le garanzie di origine. Sono invece sempre escluse le imposte, i sussidi e il trasporto dell’energia. Una volta verificata la spettanza del credito mediante il confronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento e dopo aver identificato le voci in bolletta da considerare, è necessario sommare tutte le voci individuate e riferite all’energia effettivamente utilizzata nel corso del trimestre. Al valore ottenuto va applicato il coefficiente del 15%.

Qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

La circostanza che non venga fatta richiesta al fornitore, si ritiene che non incida sulla possibilità di determinare e utilizzare il credito; ciò anche in considerazione del fatto che, in

talune ipotesi, il calcolo va fatto necessariamente in autonomia (ad esempio quando il fornitore è variato).

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, il credito può essere ceduto a terzi, secondo le modalità previste da provvedimento dell’agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infine, che per le imprese che oltre ad acquistare energia la producono e auto consumano il credito spetta comunque, ma è necessario considerare il costo sostenuto per

la produzione di energia ai fini del confronto tra il trimestre 2019 e il trimestre 2022. In questo caso, inoltre, il credito non spetta solo per l’energia acquistata ma anche per l’energia

prodotta e auto consumata. La base di calcolo per questa componente è pari al PUN medio del mese di riferimento moltiplicato per i kWh prodotti e auto consumati.

Come effettuare la richiesta al venditore

Per effettuare questa richiesta al venditore ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha emanato la delibera n.373/2022. Nella delibera oltre ad essere precisati i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni per gli inadempimenti, vengono definite le modalità di comunicazione tra venditori e imprese.

In particolare ARERA precisa che le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Le tempistiche per l’invio della comunicazione

Alcuni venditori di energia tra cui Enel, Plenitude (ex ENI luce e gas), Sorgenia ed altri (li trovate elencati qui), si sono dichiarati disponibili ad evadere le richieste tardive delle imprese associate, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa. Ricordiamo che il credito d’imposta previsto per il II trimestre del 2022 garantirà la possibilità di fruire dell’agevolazione entro il 31 dicembre di quest’anno.

Il Decreto Aiuti bis ha stabilito l’estensione dei crediti d’imposta al III trimestre 2022, sempre alle condizioni elencate sopra. Anche in questo caso il venditore di energia avrà 60 giorni di tempo dalla conclusione del trimestre. In attesa di una nuova delibera ARERA, è ragionevole ipotizzare dunque che il termine per inviare la richiesta al venditore per il III trimestre dell’anno, scadrà il 29 novembre 2022.

La circostanza che non venga fatta richiesta al fornitore, si ritiene che non incida sulla possibilità di determinare e utilizzare il credito; ciò anche in considerazione del fatto che, in

talune ipotesi, il calcolo va fatto necessariamente in autonomia (ad esempio quando il fornitore è variato).

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, il credito può essere ceduto a terzi, secondo le modalità previste da provvedimento dell’agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infine, che per le imprese che oltre ad acquistare energia la producono e auto consumano il credito spetta comunque, ma è necessario considerare il costo sostenuto per

la produzione di energia ai fini del confronto tra il trimestre 2019 e il trimestre 2022. In questo caso, inoltre, il credito non spetta solo per l’energia acquistata ma anche per l’energia

prodotta e auto consumata. La base di calcolo per questa componente è pari al PUN medio del mese di riferimento moltiplicato per i kWh prodotti e auto consumati.

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