Si tratta di provvedimenti che incidono sull’intero sistema bancario e che impattano, sia sui rapporti già in essere, che sui rapporti ancora da costituire con le banche nel periodo del Coronavirus.
Molte banche, appena avviata l’emergenza #coronavirus, hanno iniziato ad offrire a tutte le imprese la sospensione per 12 mesi del rimborso della quota capitale dei finanziamenti in essere. LEGGI TUTTO
Senza modifiche ai tassi, senza spese, con semplice richiesta pec, con possibilità di riprendere in ogni momento il pagamento integrale, senza pregiudicare la fruizione di eventuali iniziative di sistema.
Sembra che le banche si stiano attualmente muovendo sulla base dell’accordo abi/imprese del giorno 9 che prevedeva la moratoria con cui è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.
La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Però ora finalmente è Legge il Decreto 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia” varato il 16 marzo in continuità rispetto al contributo reso relativamente ai provvedimenti adottati con il Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020.
Tali misure avranno applicazione sull’intero territorio nazionale, a differenza delle misure introdotte con il Decreto n. 9/2020 rivolto principalmente alle zone territoriali maggiormente colpite dal Coronavirus e che, nonostante quest’ulteriore Decreto, continueranno a trovare applicazione.
Ma andiamo per ordine.
Innanzitutto, è stato confermato all’art. 54 il diritto di chiedere alla banca la sospensione del pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa, senza alcuna conseguenza negativa.
Tale diritto sarà esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (prima esclusi dal fondo, ma a condizione che “autocertifichino” di aver registrato un decremento superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre);
Il richiedente non dovrà più presentare l’ISEE al fine accedere all’agevolazione del fondo.
Non risultano invece provvedimenti a favore di persone o famiglie che abbiano stipulato contratti diversi dal mutuo per l’acquisto della prima casa oppure che intendano richiedere nuovi finanziamenti a causa delle eventuali perdite derivanti dal Coranavirus poiche consumatori e famiglie saranno ugualmente tutelati attraverso le altre misure adottate dal Decreto CuraItalia (es. Sospensione scadenze fiscali, aiuti per l’affitto, riduzione delle bollette, cassa integrazione in deroga, congedi parentali, voucher babysitter, revisione auto ecc.)
In aggiunta, ma nell’ottica di tutelare il risparmio, l’art. 50, prevede il diritto dei risparmiatori azionisti e/o obbligazionisti di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa (le banche c.d. in crisi) di ottenere il 40% dell’indennizzo prima che il “Fondo indennizzi risparmiatori” approvi il relativo piano di riparto , benché solo a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Maggiori e più impattanti sono le misure a favore delle imprese:
L’art. 49 estende per la durata di nove mesi il “fondo di garanzia PMI” che conferisce a favore di professionisti o micro, piccole e medie imprese garanzie statali gratuite nei casi di difficoltà di accesso al credito (https://www.fondidigaranzia.it/). Tra le novità più importanti si segnala:
un attenuamento della valutazione della “probabilità di inadempimento” del soggetto richiedente, quale condizione di accesso alla misura, dalla cui applicazione ci si potrà aspettare un aumento delle istanze accolte;
l’incremento dell’importo garantito dal fondo per ciascun soggetto richiedente da 2,5 a 5 milioni;
l’estensione di tale fondo ai finanziamenti erogati dalle banche per estinguere posizioni debitorie pregresse dell’impresa (prima escluse).
L’art. 55, al fine di agevolare le operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (c.d. NPL), introduce il diritto delle società di trasformare i crediti pecuniari in crediti d’imposta se:
i crediti sono ceduti prima del 31 dicembre 2020;
sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento del credito ceduto;
l’ammontare globale delle cessioni non superi il limite massimo di due miliardi di euro.
Tale misura potrà risultare molto utile per “compensare” dei debiti con l’erario attraverso la cessione dei crediti di difficile riscossione.
L’art. 56 introduce per le micro, piccole e medie imprese che autodichiarano di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività a causa del Coronavirus una serie di agevolazioni a condizione che l’esposizione debitoria non sia già considerata deteriorata, tra cui:
- l’impossibilità per la banca di revocare fidi o conti anticipi fatture sugli importi accordati fino al 30 settembre 2020;
- la proroga delle scadenze dei prestiti non rateali;
- la sospensione delle rate e dei canoni dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020.
L’art. 58 prevede a favore delle imprese che hanno ottenuto dei finanziamenti per progetti di “internazionalizzazione” di chiedere la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
Occorre, in ogni caso, segnalare come alcune banche e intermediari finanziari prevedano già dei meccanismi di sospensione e/o proroga dei finanziamenti, per cui si suggerisce comunque di interloquire con il proprio Istituto al fine di valutare i piani di offerta predisposti unilateralmente dalla banca.
C’è inoltre da aspettarsi che tali agevolazioni potranno essere molto convenienti, anche in vista delle risorse stanziate, non solo attraverso il Decreto CuraItalia (art. 51, 52 e 57), ma anche a fronte della iniezione di liquidità proveniente dalla Banca Centrale Europea a favore di tutto il sistema bancario europeo.
Esistono comunque i dovuti tempi tecnici, perciò se la rata scade la si potrà stornare/rimborsare anche fra tre giorni per adempiere alla nuova normativa…
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