Le difficoltà nell’adempiere, in questa fase di emergenza coronavirus , i contratti e le obbligazioni assunte, non sono state ignorate dal legislatore.
L’art. 91 comma 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), ha espressamente previsto che il rispetto delle misure di contenimento contro il #COVID-19 sia “sempre valutata ai fini dell’esclusione, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi #adempimenti”. LEGGI TUTTO
La norma, pur con una formulazione generica e in alcuni punti non univoca, introduce la possibilità e non di un automatismo, posto che la disposizione impone al giudice di “valutare” l’esclusione, che il rispetto delle misure di gestione dell’emergenza faccia venire meno:
– la responsabilità del debitore per inadempimento ex art. 1218 c.c.;
– l’applicazione di decadenze;
– l’applicazione di penali per il ritardato od omesso adempimento.
Ciò comporterebbe che, se l’obbligato non è in grado di adempiere alla propria obbligazione (o può farlo solo parzialmente, o in ritardo) in ragione delle misure di contenimento del #coronavirus, egli non è responsabile e non deve risarcire il danno, come dispongono gli artt. 1218 e 1223 c.c..
Il giudice dovrà effettuare un apprezzamento in concreto della sussistenza di questa causa di esclusione della responsabilità, valutando, in relazione al singolo rapporto, se e in che misura il rispetto delle disposizioni anticoronavirus abbia influito sulla possibilità di eseguire la prestazione.
Per esempio, dovrebbe escludersi la possibilità di invocare questa esenzione da parte di chi, titolare di un ristorante, effettui in questi giorni degli ordini ai fornitori per soddisfare le richieste di consegna a domicilio, ma ritenga di non essere tenuto a pagarli.
Le parti potrebbero avere interesse, in ipotesi come questa, ad accordarsi per ridefinire i termini del rapporto, almeno per le prossime settimane.
Una soluzione conforme a buona fede potrebbe essere, ad esempio, quella di decidere di “sospendere” il contratto fino alla fine dell’emergenza, o proseguire nella sua esecuzione, ma ad un prezzo ridotto.
Il comma 1 dell’art. 91 richiede, inoltre, di vagliare l’esclusione dell’applicazione di decadenze o di penali connesse a ritardati od omessi adempimenti.
Il mancato rispetto di un termine o il suo differimento non dovrebbe essere causa di responsabilità alla luce della prima parte della norma, quale inadempimento (o ritardo) giustificato dal rispetto delle misure di contenimento del COVID-19.
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