Il Decreto Draghi su congedi parentali e Bonus baby sitting

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 marzo il DL 30 del 13 marzo 2021 in materia di misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenente, in particolare, le misure per il sostegno alle famiglie interessate:

  • dalla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dall’infezione da COVID-19 del figlio;
  • dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL a seguito di contagio ovunque avvenuto.

In tale circostanza, il genitore di figlio convivente di età inferiore ai sedici anni, lavoratore dipendente, può svolgere in alternativa all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata delle situazioni sopra descritte.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente non possa prestare la propria attività lavorativa in modalità di smart working, sempre in relazione alle stesse ipotesi di necessità familiare, può astenersi dal lavoro ricevendo, in luogo delle retribuzione un’indennità pari al 50% delle retribuzione e la contribuzione figurativa per i periodi di astensione. A tal riguardo è tuttavia necessario che il lavoratore sia genitore di figlio convivente minore di 14 anni e che il beneficio non sia fruito dall’altro genitore.

Nel caso in cui il figlio convivente sia di età compresa fra i 14 e i 16 anni uno dei genitori, sempre alternativamente all’altro, ha diritto all’astensione dal lavoro, senza tuttavia il riconoscimento di una retribuzione o indennità e senza il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per determinate categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, con figli conviventi under 14, è stata data la facoltà di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali da utilizzare per le prestazioni effettuate negli stessi casi sopra richiamati (didattica a distanza, infezione da COVID-19, quarantena).

Si tratta di:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,
  • lavoratori autonomi,
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio- sanitari.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle Casse di previdenza del numero dei beneficiari.

Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

Le misure in commento si applicano fino al 30 giugno 2021.

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