Contributo del DL Sostegni

sostegni draghi

Il DL “Sostegni”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.

Sono esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che 

hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici; gli intermediari finanziari e società di partecipazione.

Non sono previsti specifici codici ATECO di riferimento né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come era accaduto con in precedenti decreti.

Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che abbiano ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).

L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 secondo la seguente tabella:

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019

Ricavi/compensi 2019

60%

Non superiori a 100.000 euro

50%

Tra 100.000 e 400.000 euro

40%

Tra 400.000 euro e 1 milione di euro

30%

Tra 1 milione e 5 milioni di euro

20%

Tra 5 e 10 milioni di euro

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’Agenzia delle Entrate definirà  le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un’apposita piattaforma.

I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi ha presentato la domanda.

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