
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il nuovo “Bonus facciate”, una detrazione fiscale per gli interventi di recupero e di restauro delle facciate degli edifici.
Sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, in particolare:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
le società semplici;
le associazioni tra professionisti;
i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, quali ad esempio i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, a meno che tali soggetti non possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Per usufruire della detrazione, i soggetti beneficiari devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi anche: i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile e i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, quali gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
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