Il nuovo Bonus facciate: parte#2 i lavori agevolabili

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Il Bonus facciate, sotto il profilo oggettivo, e ammesso a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unita immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Devono considerarsi escluse dal Bonus facciate le spese sostenute per coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”).

In particolare, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, che dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Sonno classificate:

  • nella zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • nella zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Gli interventi agevolabili devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, la detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra gli interventi agevolabili ci sono, ad esempio:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La detrazione, inoltre, spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse,  (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, Iva indetraibile, imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, nè un limite massimo di spesa ammissibile.

La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia a fini Irpef che a fini Ires e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve fare riferimento ad un criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si deve fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, ai fini

dell’imputazione del periodo d’imposta rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

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