Anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo.
Più precisamente, l’indennità di 600 euro è riconosciuta ai seguenti soggetti:
- a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Questi soggetti devono quindi soltanto limitarsi a presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.
Potrebbero sorgere nell’interpretazione dell’espressione “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”: nessun decreto, infatti, ha mai disposto la sospensione delle attività professionali, essendo sul punto intervenuti soltanto dei decreti e delle ordinanze regionali.
Si ritiene che l’espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a tutti gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso (si pensi, ad esempio, al fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti e agli effetti sui pagamenti delle parcelle).
- b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A tal proposito è lo stesso articolo 2 del decreto a prevedere che:
- per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;
- per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
In entrambi i casi, l’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.
Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Si sottolinea che l’indennità sarà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Si prospetta quindi un c.d. “click day”.
Si ricorda che dalla stessa data del 1° aprile sarà possibile richiedere anche le indennità per gli altri soggetti
A tal fine sarà necessario che i singoli contribuenti si dotino di pin dispositivo rilasciato dall’Inps; spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi.
Le domande per usufruire dell’indennità di 600 euro potranno essere tuttavia richieste con modalità semplificata, inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.
Si propone, di seguito, una sintesi dei lavoratori che possono accedere al beneficio in esame
- Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
- Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
- Rapporti di collaborazione presso federazioni l’indennità è riconosciuta da Sport e Salute sportive nazionali, enti di promozione sportiva,S.p.A. società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23.02.2020
- Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni, dell’Ago
- Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l’Enasarco. Si sottolinea che gli agenti iscritti all’Enasarco hanno diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili.
- Badanti e colf Attualmente non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf ma è attualmente in considerazione.
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