La rivalutazione dei beni d’impresa parte #2

La rivalutazione dei beni di impresa costituisce una deroga espressa ai criteri di valutazione ordinari delle immobilizzazioni previsti dai principi contabili nazionali, consentendo l’iscrizione di valori superiori a quelli che risultano dall’applicazione delle regole contabili basate sui valori storici, nel rispetto, però, di quanto prescritto dall’articolo 11, Legge n. 342/2000 secondo cui, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono, in alcun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in virtù:

  • del loro “valore corrente“, identificato in forza delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati;
  • del loro “valore interno”, in ragione della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del cespite nell’impresa.

Le norme che regolano la rivalutazione dei beni di impresa non richiedono espressamente la stesura di una apposita perizia di stima dei beni oggetto di rivalutazione, essendo possibile utilizzare dati alternativi quali listini prezzi, dati di transazioni per beni similari, corrispettivi indicati in eventuali contratti preliminari di compravendita ecc. (Circolare Assonime 7.2.2013 n. 2).

La rivalutazione dei beni di impresa deve essere condotta attraverso una delle modalità contemplate dall’articolo 5, D.M. 162/2001, vale a dire:

  • la rivalutazione del solo costo storico, con allungamento del processo di ammortamento (se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente);
  • la rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento (mantenendo inalterata la durata dell’ammortamento);
  • la riduzione del fondo di ammortamento che comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo identico a quello originario.

La prassi amministrativa ha ammesso la possibilità di utilizzare, per il medesimo bene, due delle tecniche di rivalutazione precedentemente indicate: è possibile, infatti, rivalutare in parte il costo storico riducendo per l’eccedenza il fondo ammortamento (Circolare Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 22).

CESSIONE DEL BENE RIVALUTATO

Si precisa che, in caso di cessione del bene, il nuovo costo storico (e di conseguenza il nuovo valore netto contabile= costo storico – fondo ammortamento) sarà valido solo qualora la cessione avvenga a partire dal 4° periodo successivo la rivalutazione (2024), se la cessione avviene in data anteriore al detto periodo si assumerà, al fine di determinare eventuali plus o minusvalenze, il valore netto contabile ante rivalutazione.

RIVALUTAZIONE AL COSTO STORICO

Con questa tipologia di rivalutazione si allinea il minor valore di un bene al suo valore di mercato corrente. Di seguito un esempio:

  • Costo acquisto bene: 40.000 euro
  • Fondo Ammortamento al 31/12/2020: 34.000 euro (detto importo deriva dall’ammortamento dimezzato il primo anno)
  • Aliquota ammortamento 10%
  • Ammortamento annuale: 4.000 euro
  • Valore netto contabile: 6.000 euro
  • Valore di mercato: 18.000 euro

La rivalutazione consentita è pari ad euro 12.000 (18.000 – 6.000). Andando a pagare il 3% su 12.000, quindi 360 euro, dal 2021 il mio ammortamento fiscale annuale sarà pari ad euro 5.200 (in luogo dei 4.000 precedenti) interamente deducibili dal reddito di impresa. Il maggior ammortamento continuerà fino al completamento del procedimento di ammortamento con un indubbio vantaggio fiscale nel corso degli anni.

RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

Con questa seconda metodologia si rivaluta, oltre che al costo storico, anche il fondo di ammortamento. Partendo dai medesimi dati di prima deve essere determinato il coefficiente di rivalutazione, con la seguente formula: Coefficiente di rivalutazione (CR) = rivalutazione massima / valore netto contabile al 31/12/2019 (si prende il valore netto contabile nell’esercizio pre rivalutazione, quindi nel 2019):

  • Costo acquisto bene: 40.000 euro
  • Fondo Ammortamento al 31/12/2019: 30.000 euro
  • Fondo ammortamento al 31/12/2020: 34.000 euro
  • Aliquota ammortamento 10%
  • Ammortamento annuale: 4.000 euro
  • Valore netto contabile (31/12/2019): 10.000 euro
  • Valore di mercato: 18.000 euro

La rivalutazione massima è pari ad euro 12.000 (18.000 – 6.000), ciò comporta un coefficiente di rivalutazione pari ad euro:

CR = (12.000/10.000) x 100= 120%

Ciò comporta:

  • incremento del costo storico: € 40.000 x 120% = € 48.000;
  • nuovo costo storico: € 40.000 + € 48.000 = € 88.000;
  • incremento del fondo di ammortamento: € 30.000 x 120% = € 36.000;
  • nuovo fondo di ammortamento: € 30.000 + € 36.000 = € 66.000.

Andando a pagare il 3% su 12.000, quindi 360 euro, dal 2021 il mio ammortamento fiscale annuale è pari ad euro 8.800 (in luogo dei 4.000 precedenti) interamente deducibile dal reddito di impresa. Il maggior ammortamento continuerà fino al completamento del procedimento di ammortamento con un indubbio vantaggio fiscale nel corso degli anni. 

Con questa seconda metodologia il periodo di ammortamento sarà più breve ma con ammortamenti maggiori rispetto alla prima casistica.

RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

La terza tecnica consentita per la rivalutazione è il decremento del fondo di ammortamento, fermo restando il costo storico del bene. Questa tecnica consente di allungare la vita utile del bene.

Partendo dal nostro esempio di cui sopra:

  • Il costo storico rimane confermato a 40.000 euro;
  • Le quote di ammortamento continuano ad essere 4.000 euro;
  • Il fondo è diminuito di 12.000 euro, importo massimo rivalutabile, quindi il fondo sarà pari ad euro 18.000 (30.000 – 12.000).

Convertendo gli esempi di cui sopra in risparmio fiscale si può notare come i nuovi ammortamenti consentiti e deducibili fiscalmente a partire dal 2021 sono pari ad euro 22.000 (spalmati sui vari anni a seconda della tipologia di rivalutazione adottata) in luogo dei precedenti ammortamenti residui pari ad euro 10.000.

Assumendo le vigenti aliquote di IRES e IRAP avremo, sempre suddivise tra i vari anni in cui l’ammortamento fiscale è consentito, minori imposte pari ad euro 5.280 (IRES) e 858 (IRAP) in luogo delle precedenti minori imposte pari ad euro (sempre per l’intero periodo di ammortamento residuo) 2.400 (IRES) e 390 (IRAP).

Pagando dunque un’imposta sostitutiva pari ad euro 360 avremo un complessivo risparmio fiscale, suddiviso tra i vari periodi di ammortamento residuo, per euro 3.348.

Qualora siate interessati alla valutazione di una possibile rivalutazione (fortemente consigliata ove possibile) Vi preghiamo di contattare lo studio al fine di una valutazione di fattibilità della stessa e valutazione della metodologia di rivalutazione adeguata alla Vostra azienda.

Se hai bisogno della mia consulenza per dubbi o domande, contattami qui, riceverai un consiglio gratuite il preventivo specifico e utile per te.