La rivalutazione dei beni d’impresa parte #1

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La rivalutazione dei beni d’impresa può essere effettuata con valenza esclusivamente civilistica, ovvero con valenza anche fiscale, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (misura valida per tutti i beni, materiali ed immateriali), da applicarsi sulla differenza tra il costo storico del bene presente in bilancio e il maggior valore attribuito al bene stesso.

Possono essere oggetto di rivalutazione tutti i beni ad eccezione di quelli al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa nonché le partecipazioni purché iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. 

La rivalutazione può riguardare il singolo bene e non deve essere quindi necessariamente fatta su una pluralità di beni costituenti una classe omogenea.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono aderire alla norma in oggetto, a prescindere dal regime fiscale adottato (ordinario o semplificato):

  • Società di capitali e enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio;
  • Società di persone commerciali;
  • Imprese individuali;
  • Enti non commerciali;
  • Soggetti non residenti con stabile organizzazione.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’imposta da versare per ottenere una valenza fiscale della rivalutazione è pari al 3% sulla differenza tra vecchio costo di iscrizione e il nuovo valore attribuito, secondo le regole che vedremo di seguito.

Molto importante sottolineare che sarà inoltre possibile affrancare il fondo rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva del 10% à questo comporta la possibilità di distribuzione di utili a mezzo detto fondo senza l’aggravio di ulteriori imposte per la società; qualora infatti si voglia procedere alla distribuzione di detto fondo di rivalutazione senza aver pagato l’imposta sostitutiva lo stesso dovrà essere tasso sia a fini IRES che IRAP (resta ovviamente invariata la tassazione in capo al socio percepente degli utili).

AMBITO TEMPORALE PER EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2019 e deve essere effettuata nel bilancio al 31/12/2020. I nuovi valori patrimoniali saranno quindi iscritti in bilancio già a partire dal  bilancio al 31/12/2020 mentre l’ammortamento maggiorato produrrà i propri effetti a partire dal bilancio al 31/12/2021.

BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

Possono essere oggetto di rivalutazione, ai sensi delle richiamate disposizioni:

  • i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i “meri” costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Secondo quanto chiarito da Assonime (Circolare n. 2 del 7.2.2013) possono essere rivalutati anche i beni che sono stati oggetto di un precedente procedimento di rivalutazione, a condizione che detti beni presentino ancora un valore economico non interamente sfruttato (es. in presenza di rivalutazioni parziali, ulteriori incrementi di valore del bene ecc.).

CASI PARTICOLARI

Beni riscattati da leasing

Non è ammessa la possibilità di rivalutare i beni che sono stati riscattati nel periodo compreso dalla chiusura del bilancio di riferimento alla chiusura del bilancio di rivalutazione (es. beni riscattati nel corso del 2020, poiché non iscritti nel bilancio 2019).

Beni pervenuti per effetto di fusioni, scissioni

Per i beni pervenuti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui i beni sono stati acquisiti da tali società

Beni pervenuti a seguito di conferimento

In assenza di disposizioni specifiche, vale il principio di continuità del periodo di possesso tra conferente e conferitario di cui all’articolo 176, comma 4, TUIR (circolare n. 18/2006). Conseguentemente, il conferitario può rivalutare i beni acquisiti nel 2020, purché posseduti dal conferente alla chiusura dell’esercizio di “riferimento” (31.12.2019 per i soggetti solari).

Beni completamente ammortizzati

Tali beni si intendono posseduti se risultano dal bilancio (evidenza del costo storico e degli ammortamenti in nota integrativa) o dal registro dei beni ammortizzabili, per i soggetti in contabilità semplificata.

A dispetto delle previgenti disposizioni agevolative, l’articolo 110, comma 2, D.L. 104/2020, non prevede che la rivalutazione debba necessariamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea: è ammessa, infatti, la possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene.

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