Il T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro reca alcuni obblighi anche nei confronti di coloro che siano lavoratori autonomi o componenti impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti.
Tali soggetti hanno obblighi particolari inerenti a determinate e specifiche disposizioni esclusivamente nel caso in cui non abbiano alcun lavoratore in forza dipendente o equiparato.
Per tutte le aziende in cui invece siano presenti lavoratori dipendenti, oppure soggetti ad essi equiparati, ricadono tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli adempimenti obbligatori relativi alla normativa in esame per lavoratori autonomi, artigiani e altri soggetti senza lavoratori dipendenti o equiparati riguardano:
– l’utilizzo di attrezzature che siano conformi alle disposizioni vigenti in materia;
– l’utilizzo di idonee opere provvisionali (cioè strutture e opere temporanee necessarie per realizzare in sicurezza dei lavori, ma non facenti parte della struttura finale) in conformità alle disposizioni sui cantieri temporanei e mobili;
– l’individuazione e l’utilizzo dei necessari ed idonei dpi (dispositivi di protezione individuale), in relazione alle mansioni svolte ed ai luoghi di lavoro frequentati;
– l’impiego della tessera di riconoscimento (ove siano indicate le generalità del soggetto e sia apposta una fotografia) nel caso vengano svolte attività in regime di appalto o subappalto.
Oltre a quanto previsto, tali soggetti hanno la facoltà di:
– partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che risultano obbligatori esclusivamente in determinati casi;
– sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, salvo l’obbligatorietà stabilita da normative speciali in materia.
Per coloro che svolgono attività per le quali sia obbligatorio richiedere tramite il portale dell’INL la patente a crediti (nell’ambito della cantieristica temporanea o mobile ove si svolgano lavori edili o di ingegneria civile) è necessario rispondere a tutti o parte dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione CCIAA;
- b) adempimenti formativi in ambito di sicurezza sul lavoro da parte di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
- c) DURC(documento unico regolarità contributiva) valido;
- e) elaborazione DVR(Documento di Valutazione dei Rischi) valido portante data certa e firma dei partecipanti alla redazione;
- f) DURF (documento unico regolarità fiscale) valido, esclusivamente nei casi previsti;
- g) nomina del RSPP(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
I lavoratori autonomi, gli artigiani e gli altri soggetti sopra menzionati senza lavoratori dipendenti o equiparati, non hanno obblighi inerenti all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (punto d), né alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (punto f).
Per tali soggetti, non esistono neanche obblighi (scollegati dalla patente a crediti) di nominare (o autonominarsi) e formare addetti antincendio e primo soccorso.
In merito alla formazione, invece, esistono normative speciali che prevedono che chiunque svolga mansioni in ambienti particolarmente a rischio o utilizzi determinate attrezzature abbia comunque l’obbligo di effettuare una specifica formazione ed un aggiornamento periodico. Tali previsioni riguardano:
– l’uso di attrezzature individuate nell’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, come escavatori, trattori, carrelli elevatori con uomo a bordo;
– l’allestimento di ponteggi;
– l’utilizzo di dpi di terza categoria (salvavita);
– lo svolgimento di lavori in altezza (oltre i due metri dal piano stabile);
– l’accesso in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
– l’apprestamento di segnaletica stradale;
– le mansioni svolte da addetti a lavori fuori tensione o sotto tensione (PES, PAV, PEI) nell’esecuzione di lavori elettrici ai sensi della norma CEI 11-27.
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