
Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).
Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.
Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.
Rottamazione Dei Ruoli
Per ogni rottamazione le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza. Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio.
Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:
– in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
– in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni.
Avvisi Bonari
C’è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:
– titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
– che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l’INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza.
Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.
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