Annullamento dei carichi 2000-2010 sino a 5.000 euro

debiti

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.

I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.

È stata tuttavia prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Sono esclusi i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.

Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di 5.000 euro, sembra si debba avere riguardo alla partita di ruolo, sicché rientrano nell’annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove una cartella abbia portato a riscossione diversi ruoli.

La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).

Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

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