Come potete aver letto su tutti i quotidiani il 16 marzo si è svolto il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”.
Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri il decreto appena emanato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).
Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.
Indennità e altre agevolazioni per i titolari di partita IVA
Dovrebbe essere riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a determinate categorie di soggetti che non potrebbero accedere agli ammortizzatori sociali come i seguenti soggetti:
– liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
– operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
L’indennità non concorre alla formazione del reddito tassabile.
Premio di 100 euro per i dipendenti e una tantum per gli autonomi
Introdotto un premio di 100 euro (per il mese di marzo 2020) ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, – con redditi non superiori a 40.000 euro – che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro, pagato dal datore di lavoro.
Agli automi sarà riconosciuta una indennità una tantum di 500 euro. L’indennità è prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell’agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.
Crediti d’imposta e detrazioni
Viene introdotto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.
Un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).
La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
Dovrebbe anche essere introdotto un regime straordinario per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Una detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in
denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. La detrazione non può superare i 30.000 euro.
Le stesse erogazioni liberali in denaro dovrebbero essere deducibili dal reddito d’impresa e non si dovrebbero considerare destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ammortizzatori sociali estesi a tutto il territorio nazionale
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione di CIGO o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane.
Esteso a tutto il territorio anche la possibilità di sostituire il trattamento straordinario di integrazione salariale con la CIGO alle aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria, così come il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso e la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Congedi e bonus baby sitter
In arrivo anche i congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a rimanere in casa per la chiusura delle scuole, per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
Nessun limite di età in caso di figli disabili.
Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.
In alternativa i medesimi lavoratori beneficiari, potranno scegliere di ottenere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, che sale a 1.000 euro per il personale sanitario.
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