Come gestire la successione – Parte #2

successione

Seconda parte l’imposta di successione

In caso di successione gli eredi e i legatari devono pagare l’imposta di successione per tutti i beni ed i diritti a loro devoluti. Non sempre gli eredi dovranno versare l’imposta di successione.

In base al valore dell’eredità, intesa come valore dell’intero asse ereditario, e al grado di parentela, esistono franchigie e aliquote differenti secondo il seguente schema.

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L’importo dovuto a titolo di imposta di successione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell’eventuale franchigia, le aliquote sopra indicate.

La base imponibile è data dal valore globale netto dell’asse ereditario che è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e quello delle passività ed oneri deducibili.

Le esclusioni dall’imposta di successione

Sono esclusi dall’imposta di successione i seguenti soggetti:

  • Soggetti residenti all’estero – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all’estero di proprietà del de cuius residente all’estero. Se al momento del decesso il de cuius era residente nel territorio dello Stato, l’imposta è dovuta su tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.
  • Stato – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
  • Enti – Sono altresì esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l’impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l’assistenza, lo studio, l’educazione, l’istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.
  • Altri enti – Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diverse da quelle indicate sopra se disposti per le sopra citate finalità.

Si riportano inoltre i principali beni oggetti di esclusione:

  • i titoli di debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali; egli altri Titoli di Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea.
  • aziende familiari e partecipazioni sociali: l’imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quotes ociali e azioni.

Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazioni aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.

  • le indennità di fine rapporto di lavoro {nel caso di morte del dipendente in attività di servizio) e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.

I titoli esclusi dall’attivo ereditario non devono essere inclusi nella dichiarazione di successione e possono essere trasferiti, negoziati ovvero rimborsati agli eredi senza alcun adempimento formale.

Nell’attivo ereditario si considerano compresi i gioielli; denaro e mobilia nella misura del 10% del valore imponibile relativo alle quote attribuite ai singoli beneficiari, salvo che l’inventario analitico non attesti l’esistenza di un importo minore.

Le imposte sui beni immobili

Se tra i beni della successione ci sono beni immobili si applicano due ulteriori imposte:

  • l’imposta di trascrizione, pari al 2% del valore attribuito agli immobili o 200,00 € fisse se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa
  • l’imposta catastale nella misura pari a11’1% del valore attribuito agli immobili o 200,00 € fisse se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa

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